Statuto dell’associazione

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Allegato “A” al rep. n. 10918 – 10921/2850 Statuto dell’Associazione
ITALIAN ASSOCIATION OF SHAKESPEAREAN AND EARLY MODERN STUDIES (IASEMS)

Art. 1 – Costituzione e Sede
1. E’ costituita l’Associazione denominata Italian Association of Shakespearean and Early Modern Studies (IASEMS) – Associazione Italiana di studi shakespeariani e sulla prima età moderna, con sede nel Comune di Pisa, presso il
Dipartimento di Anglistica, in Via S. Maria 67.
2. L’Associazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili tra i soci. 3. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – Finalità e attività
L’Associazione persegue i seguenti obiettivi:
– promuovere lo studio delle opere di Shakespeare nel contesto della cultura del Rinascimento;
– promuovere lo studio della ricezione e appropriazione delle opere di Shakespeare e dei suoi contemporanei attraverso i secoli e in tutti gli ambiti culturali;
– promuovere lo studio della cultura inglese della prima età moderna anche nei suoi rapporti con la cultura europea coeva;
– valorizzare lo specifico contributo italiano alla ricerca sui temi sopraindicati;
– contribuire alla formazione di giovani studiosi e ricercatori che possano dare il loro contributo alla ricerca sui temi sopraindicati.
Per il raggiungimento di tali fini, e compatibilmente con le proprie risorse, l’Associazione si impegna a
– facilitare, coordinare e promuovere, in forme e modi da stabilire di volta in volta, lo scambio di informazioni e ricerche su questi temi tra accademici (studiosi, critici, docenti, studenti), cultori e professionisti del teatro e del cinema. – finanziare pubblicazioni e favorire la formazione di giovani studiosi attraverso borse e contributi finalizzati sia a singoli progetti, sia a periodi di studio da svolgere in Italia o all’estero.
– stabilire e mantenere contatti, anche formalizzati a livello istituzionale, con le associazioni internazionali che perseguono obiettivi simili
L’Associazione opera prevalentemente mediante l’azione diretta e personale dei propri soci, le cui prestazioni sono a titolo gratuito; per il raggiungimento degli scopi sociali può altresì stipulare accordi o convenzioni con Enti pubblici, privati e altre Associazioni.

Art. 3 – I Soci
1. Il numero dei soci è illimitato.
2. Sono aderenti all’Associazione, in qualità di Soci Fondatori, coloro che ne hanno sottoscritto l’atto costitutivo e, in qualità di Soci Ordinari, le persone fisiche, italiane o straniere, che posseggano, per l’attività svolta e per le personali prerogative, requisiti scientifici e professionali idonei a consentire una partecipazione attiva alle iniziative dell’Associazione, contribuendo al conseguimento degli scopi statutari.
Le domande di ammissione all’Associazione devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo e contenere la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi previsti dallo Statuto. L’ammissione all’Associazione è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza, nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda stessa.
3. Il Consiglio Direttivo può accogliere Soci Sostenitori che forniscano sostegno economico alle attività dell’Associazione, nonché proporre all’Assemblea la nomina di Soci Onorari tra quelle persone che hanno fornito un contributo particolarmente significativo al settore di studi e di attività specificato nello scopo sociale e alla vita dell’Associazione stessa.

Art. 4 – Perdita della qualifica di socio
1. La qualifica di socio si perde per:
– decadenza per mancato pagamento della quota associativa, stabilita nel Regolamento;
– dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e hanno effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché siano fatte almeno tre mesi prima ai sensi dell’Art. 24 del Codice Civile.;
– espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamenti contrastanti con le finalità dell’Associazione.
2. Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo relativo all’espulsione del socio, che deve comunque contenere le motivazioni per le quali essa è stata deliberata, è ammesso il ricorso all’Assemblea, la quale, dopo aver ascoltato le ragioni dell’interessato, delibera in via definitiva entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci
1. I soci sono tenuti a:
– osservare le norme del presente Statuto, i regolamenti deliberati dall’assemblea e le altre decisioni adottate dagli organi sociali;
– essere in regola con il versamento delle quote associative;
– svolgere le attività preventivamente concordate in favore dell’Associazione.
2. I soci hanno il diritto di:
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
– partecipare alle Assemblee e votarne le deliberazioni, direttamente o per delega, con un massimo di una delega per socio;
– conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
– proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
– discutere e approvare i rendiconti economici ed i programmi delle attività; – eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali.

Art. 6 – Gli Organi dell’Associazione
1. Sono Organi dell’Associazione: a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vicepresidente;
e) il Segretario;
f) il Tesoriere.
2. Tutte le cariche associative sono elettive, gratuite e hanno durata di tre anni, salvo revoca o dimissioni.

Art. 7 – L’Assemblea dei Soci 1. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
2. L’Assemblea è composta da tutti i soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa.
3. Le riunioni dell’Assemblea vengono ordinariamente convocate dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione in prima convocazione ed eventualmente quelli della riunione in seconda convocazione; l’avviso deve essere esposto presso la sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima e comunicato ad ogni socio entro il medesimo termine, anche per via esclusivamente telematica.
4. L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e delle linee generali del programma delle attività dell’Associazione e, inoltre in via ordinaria, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci, che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso l’Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento da parte del Presidente della relativa richiesta.
5. L’Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria per le modifiche dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell’Associazione stessa.
6. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, e delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste all’ordine del giorno. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
7. I compiti dell’Assemblea sono:
– eleggere il Consiglio Direttivo;
– deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
– approvare la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
– deliberare sulla previsione di bilancio dell’anno sociale successivo;
– ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d’urgenza;
– deliberare i regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
– deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
8. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal più anziano di età dei presenti, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario o in caso di sua assenza o impedimento da altra persona scelta dal Presidente tra i presenti.
9. Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all’interno della sede sociale e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione, anche esclusivamente per via telematica.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, eletti dall’Assemblea ordinaria tra i soci, in prima convocazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la maggioranza assoluta
dei presenti.
2. Il Consiglio resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per un altro mandato fino ad un massimo di sei anni consecutivi.
3. Il Consiglio, nella sua prima seduta, elegge nel suo seno il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio può inoltre delegare ai suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’ Associazione.
4. Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, anche per via esclusivamente telematica, contenente il luogo, la data, l’ora di convocazione della riunione e l’ordine del giorno, da inviare ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione; in via straordinaria è convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.
5. Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Delle sue deliberazioni deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che lo sottoscrive insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo, anche per via esclusivamente telematica.
6. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
– formulare il programma delle attività dell’Associazione e curarne la realizzazione secondo le linee generali approvate dall’ Assemblea;
– deliberare sulle domande di ammissione dei soci e determinare la quota associativa annua;
– redigere il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione sulle attività svolte da sottoporre all’Assemblea;
– predisporre le linee generali del programma delle attività da sottoporre all’Assemblea;
– fissare la data dell’Assemblea ordinaria dei soci e convocare l’Assemblea ove lo ritenga opportuno;
– esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
– decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti.
7. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo sarà sostituito dal primo dei soci già votati e non eletti; oppure, in mancanza di ciò, per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi del Consiglio; nel caso in cui questo si verifichi il Consiglio decade e si dovrà procedere a nuove elezioni. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate dall’Assemblea nella prima seduta utile. I componenti del Consiglio cooptati scadono unitamente agli altri componenti dello stesso al termine del triennio.

Art. 9 – Il Presidente
1. Il Presidente dell’Associazione esercita il suo ufficio gratuitamente, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti a scrutinio segreto, dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto per un
altro mandato, in ogni caso per non più di due mandati consecutivi.
2. Ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi.
3. Compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
4. E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando le relative quietanze.
5. E’ autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici, privati o altre Associazioni.
6. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

Art. 10 – Il Segretario e il Tesoriere
1. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li sottoscrive con il Presidente.
2. Il Segretario tiene aggiornato l’elenco dei soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.
3. Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo e contabile dell’Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, predispone dal punto di vista contabile il rendiconto economico annuale ed il bilancio di previsione.

Art. 11 – Il Patrimonio sociale
1. Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
– beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
– i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione da destinare esclusivamente alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
– contributi, erogazioni e lasciti diversi;
– l’eventuale fondo di riserva.
2. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
– proventi derivanti dal proprio patrimonio;
– contributi di privati;
– contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche;
– quote associative ed altri tipi di contributi degli associati;
– ogni altro tipo di entrata derivante da o connessa con le attività esercitate.

Art. 12 – Il Bilancio
1. L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale deve essere presentato
all’Assemblea dei Soci, entro il 30 aprile dell’anno successivo, per l’approvazione.
2. La previsione e la programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali del programma di attività dell’Associazione.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. I proventi delle attività dell’associazione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati anche in forme indirette.

Art. 13 – Modificazioni dello Statuto
1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all’Associazione e può essere modificato dall’Assemblea con
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 14 – Scioglimento dell’Associazione
In caso di scioglimento dell’associazione per una qualsiasi delle cause previste dal presente statuto o dalla legge, saranno nominati uno o più liquidatori cui compete liquidare tutte le attività, estinguere le passività.
Il patrimonio residuo dell’associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 – Disposizioni finali e transitorie
1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dai regolamenti dell’Associazione si fa riferimento alle norme del
Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.